Art. 8.
(Riconoscimento delle opere di particolare qualità architettonica).

      1. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di composizione e di funzionamento di una commissione, composta da studiosi, italiani e stranieri, di comprovata esperienza nelle discipline urbanistiche, architettoniche e paesaggistico-ambientali.
      2. La commissione di cui al comma 1 ha il compito di conferire riconoscimenti, di carattere non economico, a enti pubblici e a soggetti privati che hanno commissionato, ideato o realizzato progetti e opere di rilevante interesse architettonico od opere dichiarate di particolare valore artistico o, comunque, ad iniziative di rilevante qualità architettonica.
      3. Con il regolamento di cui al comma 1 sono determinati i criteri di selezione e di valutazione dei progetti e delle opere, che devono comunque ispirarsi ai princìpi enunciati nell'articolo 2.
      4. Nella fase di selezione dei progetti sono sentiti i rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati.
      5. I riconoscimenti di cui al comma 2 possono essere attribuiti per differenti categorie di intervento e assegnati ai progetti architettonici di qualità, relativi a nuove modificazioni o a interventi di nuovo rinascimento urbano e di riqualificazione paesaggistico-ambientale.